In Italia le ZES sono nate con il D.L. 91/2017, a cui ha fatto seguito
il D.P.C.M. 25 gennaio 2018 n. 12 che ne ha definito le modalità, la durata, i
benefici ecc. L'art. 4, comma 2 del D.L. 91/2017 definisce le ZES: "…una
zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti
purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea
dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali
le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono
beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementativa
degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa".
Per quanto riguarda specificatamente le Zone Economiche Speciali del
Mezzogiorno, in sede di progettazione, il Governo italiano ha dunque deciso
che:
− la perimetrazione delle ZES dovesse includere almeno un’area
portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
− la costituzione di una area ZES avvenisse mediante proposta di
istituzione da parte delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Basilicata,
Campania, Puglia e Sicilia) o in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), così
individuate dalla normativa europea (art. 107 Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea);
− ognuna delle Regioni meno sviluppate potesse presentare una proposta
di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti più aree portuali con caratteristiche stabilite dal regolamento
europeo. Alle Regioni non in possesso di aree portuali, è stata data la
possibilità di presentare istanza di istituzione di ZES in forma associativa,
qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le
caratteristiche stabilite dal regolamento. Dal punto di vista della governance,
si era inizialmente stabilito che le ZES, una volta operative con decreto
attuativo, potessero essere gestite da un Comitato d’Indirizzo, operante senza
alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o
rimborsi per spese di missione. Il Comitato ha il compito di assicurare gli
strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella
ZES, l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e
l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Una importante novità
in tema di governance è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 e il
“Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia”, predisposto dal Ministero
per il Sud e per la Coesione Territoriale (presentato a Gioia Tauro a febbraio
2020). Il “Piano Sud 2030” prevede che a presiedere i Comitati di Indirizzo di
ciascuna ZES, deve essere un Commissario Straordinario di Governo e non più il
Presidente dell’Autorità Portuale. Inizialmente, infatti, era previsto che il
Comitato potesse essere presieduto dall’Autorità Portuale, avvalendosi del
Segretario generale per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali.
Nella nuova configurazione, ciascun Comitato di Indirizzo è composto in
prevalenza da membri di nomina ministeriale (il Commissario Straordinario si
aggiunge a due membri già nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al rappresentante della
Regione e al Presidente dell’Autorità Portuale). Allo stato attuale i soggetti
responsabili sono dunque: i Commissari Straordinari delle ZES, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia
della Coesione Territoriale (ACT). Oltre alle novità in tema di governance, la
Legge di Bilancio 2020, così come confermato dal Piano Sud 2030, aveva previsto
l’istituzione nei porti del CentroNord delle Zone Logistiche Speciali
“rafforzate”, sostanzialmente equiparate alle ZES. Si tratta di aree portuali
in cui le imprese possono beneficiare di alcune procedure semplificate già
concesse alle Zone Economiche Speciali. La Legge di Bilancio, all’art. 1, commi
61-65, spiega che i porti che non possono beneficiare delle Zone Economiche
Speciali previste dal D.L. 91 del 20 giugno 2017 potranno godere delle
procedure semplificate previste dall’art. 5 (lettera a del comma 1) di tale
decreto. L’obiettivo è favorire la creazione di condizioni favorevoli allo
sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni in cui non si
applica il Decreto per il Mezzogiorno. Il testo precisa che in ogni Regione non
potrà sorgere più di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) e che la ZLS potrà
nascere solo nelle Regioni che hanno almeno un’area portuale con le caratteristiche
stabilite dal Regolamento UE 1315/2013, oppure una Autorità di Sistema
Portuale. La Zona Logistica Semplificata è stata adottata su proposta del
Ministero per la Coesione Territoriale in concerto con quello dei Trasporti.
Per la sua istituzione sono state applicate le procedure già previste per le
Zone Economiche Speciali.
Nel Mezzogiorno sono state istituite ZES in Campania, Calabria, Ionica
interregionale (Puglia-Basilicata), Adriatica interregionale (Puglia-Molise),
Abruzzo e per ultima la Sicilia (Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale), a
giugno 2020. Le prime due Regioni ad aver approvato il piano attuativo sono
state Campania e Calabria, con i porti di Napoli, Salerno e Gioia Tauro.
La Legge di Bilancio 2021 prevede, per le imprese che intraprendono
una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione
dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella Zona
Economica Speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del
quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta
successivi. Inoltre, alle imprese che avviano un programma di investimenti di
natura incrementale nella ZES, è consentito di cedere il credito d'imposta ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, anche per i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile
e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile. Il
riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione
dell'agevolazione:
− le beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per
almeno dieci anni2;
− le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito
dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Sebbene già dal 9 agosto
2019 l’Agenzia delle Entrate abbia disposto la definizione delle modalità di
presentazione della comunicazione per la fruizione dello “straordinario”
credito d’imposta, le ZES già istituite nel Mezzogiorno d’Italia non suscitano
ancora interesse per gli investitori nazionali e internazionali e, per alcune,
manca ancora il piano attuativo vero e proprio.
Ciò dipende da una serie di motivi, tra cui:
− non si è ancora attuato quanto previsto nei Piani di Sviluppo
Strategico di ciascuna ZES, in tema di infrastrutturazione e di messa in
sicurezza delle aree (si veda il caso della ZES di Gioia Tauro), nonché gli
opportuni investimenti nell’intermodalità necessari a garantirne piena
operatività. In particolare, risulta imprescindibile potenziare e adeguare gli
assi viari di connessione con le aree industriali, i porti, interporti e
retroporti;
− è necessario realizzare un Piano di Semplificazione amministrativa e
burocratica, attivando ad esempio gli Sportelli Unici per le imprese
investitrici.
In tal senso, il Commissario dovrebbe avere un potere autorizzativo
superiore e senza veti esterni. Le semplificazioni speciali (Conferenza
unificata di servizi, procedimento unico, ecc.) possono essere strumenti utili
per un rilancio nel breve, ma il percorso di rafforzamento delle ZES necessita
di una riforma più ampia. Essendo infatti enti sovraistituzionali con un
proprio assetto, è necessario predisporre un percorso di semplificazione
strutturale, in grado di garantire un effettivo “pacchetto” localizzativo di
vantaggio all’investitore. Per fare ciò serve un nuovo approccio, che parta
dall’identificazione di processi autorizzativi standardizzati nuovi e digitali,
determinanti per l’ottenimento delle autorizzazioni in tempi rapidi (escluse
quelle discrezionali), oltre che un aggiornamento e una adeguata formazione per
il management della PA.; − è necessario adottare – in tempi rapidi – strumenti
di misurazione dei vantaggi e dei risultati conseguiti in ciascuna ZES,
soprattutto quelle già costituite nel 2017, i cui piani attuativi sono già in
essere.